Art. 66.
(Funzione disciplinare e consigli di disciplina).

      1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
      2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 3, comma 3, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolpa, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione.
      3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:

          a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

          d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

 

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      4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di disciplina rientrano nella giurisdizione del consiglio nazionale.