1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 3, comma 3, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolpa, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:
a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di disciplina rientrano nella giurisdizione del consiglio nazionale.